Perdite da cessione del credito
La cessione che prevede la clausola pro soluto, a differenza di quella pro solvendo, non comporta un rischio di retrocessione a carico del cedente, conseguentemente la perdita derivante dal trasferimento, se risultante da un atto munito della data certa (Cass. 14 ottobre 2005, n. 1918), può ritenersi definitiva e quindi deducibile nell’esercizio di competenza, previa verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all’art. 101, co. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, ovvero della decurtazione della garanzia patrimoniale idonea a impedire, ostacolare o ridurre la recuperabilità coattiva del credito (Cass. 6 ottobre 2011, n. 20450).
L’importo fiscalmente rilevante del suddetto componente negativo del reddito d’impresa, originatosi per effetto di una cessione pro soluto, deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ed il corrispettivo di alienazione dello stesso (R.M. 20 luglio 1996, n. 137/E).
I requisiti di deducibilità previsti dalla suddetta disposizione si ritengono verificati quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti:
– ai sensi dell’art. 2359 c.c.
– rispetto sia al creditore cedente che al debitore ceduto (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2).
A tali condizioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione eseguita dall’istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, rifletta con sufficiente attendibilità l’ammontare del credito effettivamente esigibile, tanto più che il valore di cessione viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all’ente acquirente, con l’effetto che un eventuale realizzo del credito per un valore maggiore rispetto a quello di iscrizione, comporterebbe il conseguimento di un componente positivo di reddito imponibile.
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