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Perdite su crediti


Le «perdite su crediti» sono regolate dall’art. 101 comma 5 del TUIR, modificato dall’art 1, comma 160, lettera b) della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che consente la deducibilità fiscale (nei limiti del 24%) delle perdite derivanti da cessione definitiva di crediti pro-soluto.
L’articolo cita esattamente che la perdita su crediti nei confronti di un debitore non assoggettato a procedura concorsuale, che non ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, è deducibile dal reddito d’impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione dal reddito d’impresa debba intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (C.M. 10 maggio 2002, n. 39/E, par. 3); in particolare, la “definitività” della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (C.M. n. 26/E/2013, par. 3).

Nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno offrire, in virtù della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza, alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno delle condizioni di deducibilità, distinguendo tra:
- le perdite per inesigibilità determinate internamente (attraverso un processo valutativo): il credito rimane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore;
- le perdite che emergono a seguito di un atto realizzativo: la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta.

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