Importante sentenza della Commissione Tributaria: anche le vecchie cessioni abbattono l’Ires
L’oggetto del contenzioso la perdita derivante da cessione 'pro-soluto'
La cessione "pro soluto" di crediti commerciali, anche esteri, ad una società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari (articolo 106 del Dlgs 385/93) determina, per la differenza tra il loro costo fiscalmente riconosciuto ed il corrispettivo percepito, una perdita che, in quanto eccedente il fondo svalutazione crediti fiscalmente rilevante, è deducibile ai fini Ires (Cit. Sole24Ore 16.05.2016).
Lo scorso 24 marzo la Commissione Tributaria provinciale di Vicenza ha stabilito, con la sentenza n°334/09/2016, che anche relativamente ad un contratto di cessione pro-soluto stipulato nel 2009 le minusvalenze derivanti dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ed il prezzo corrisposto per gli acquisti degli stessi debbano considerarsi deducibili ai fini IRES. La Commissione tributaria ha applicato quindi l'attuale testo dell'articolo 101, comma 5 del Tuir ad una fattispecie del 2009, richiamando sinteticamente l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale che ha caratterizzato la materia.
L’oggetto del contenzioso era in sostanza la perdita derivante dalla cessione "pro soluto" (ossia senza rischi di regresso) di crediti, alcuni già soggetti a procedura concorsuale o liquidatoria, altri vantati nei confronti di clienti esteri assai difficilmente aggredibili, e quindi non performing.
Nella sentenza la Commissione ha inoltre fatto presente che l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle circolari 26/E del 2013 e 14/E del 2014, riconosce che gli elementi certi per dedurre la perdita si presentano ex lege “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Ovviamente dovranno verificarsi delle condizioni essenziali quali:
- la deducibilità della perdita può ritenersi verificata se l'acquirente è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, indipendente rispetto al soggetto cedente e a quello ceduto;
- la cessione deve comportare il trasferimento totale del rischio di credito dal cedente al cessionario (nella formula pro-soluto);
- l’operazione deve essere perfezionata con data certa.
La particolarità della decisione è quella di leggere con la sensibilità attuale un accertamento riguardante una annualità in cui queste conclusioni non erano affatto scontate, prova ne sia lo scetticismo della Corte di cassazione verso le perdite da cessione del credito (sentenze 5357/2006 e 14568/2001). Oggi, fortunatamente, la disciplina specifica è molto meno ambigua (Cit. Sole24Ore 16.05.2016).
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