
Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi
Nel caso di perdite non derivanti da un processo di valutazione ma da atti di natura realizzativa (ovvero quelli che producono il realizzo o l’estinzione del credito) è possibile verificare la deducibilità della perdita anche alla luce degli effetti che tale atto o evento producono.
In particolare gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all’art. 101 comma 5 del Tuir sono i seguenti:
- cessione del credito che comporta la fuoriuscita a titolo definitivo del credito dalla sfera giuridica patrimoniale ed economica del creditore;
- atto di rinuncia del credito;
- transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti, quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (se invece l’origine della transazione deriva ad esempio da una lite sulla fornitura non è perdita ma sopravvenienza passiva).
Premesso che anche in questo caso la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito, si ritiene possibile individuare alcuni elementi in presenza dei quali tale dimostrazione possa ritenersi verificata.
Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi
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