
Normativa sulla cessione del credito
Cessione del credito: normativa del Codice Civile
Il Codice Civile prevede l’istituto della cessione del credito agli articoli 1260 – 1267.
L’operazione consiste nella vendita di un credito da parte del titolare dello stesso (cedente) ad un altro soggetto (cessionario) ad un prezzo concordato. Con l’inserimento in contratto della clausola pro-soluto, il cedente non risponde del pagamento da parte del debitore del credito ceduto, ma solo dell’esistenza del credito.
Vengono definiti non performing o inesigibili quei crediti che le aziende non riescono più a riscuotere e diventano solo ‘un peso’ per il bilancio della società. In questi casi la migliore soluzione per l’azienda è optare per una cessione di crediti, così da ottenere anche dei vantaggi dal punto di vista fiscale, oltre al vantaggio di non poco conto relativo al risparmio relativamente ai costi legati al recupero giudiziale.
La cessione di crediti inesigibili andrà quindi a migliore l'immagine aziendale, presentando anche a potenziali investitori o finanziatori un bilancio più pulito.
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