
Cessione del credito inesigibile: debitore, creditore e terzo
La cessione del credito si articola in diverse tipologie dettate dalla casistica.
E' la facoltà di poter trasferire la titolarità del credito ad un terzo anche senza il consenso del debitore
L'istituto della cessione del credito, regolamentato ex art. 1260 C.C., è un rapporto giuridico per il quale è concesso al creditore, la facoltà di poter trasferire la titolarità del credito ad un terzo anche senza il consenso del debitore, purchè tale credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia ritenuto contra iura.
L'operazione della cassione del credito, prevede quindi che il credito venga ceduto dal titolare originario al terzo, con un prezzo inferiore all'effettivo valore nominale. Ciò, pur comportando una perdita in capo al cedente, permette la cessazione dell'onere di sostenimento dei costi operativi legati al recupero del credito.
Solitamente, il terzo acquistante titolarità sul credito, può essere una società di recupero crediti, la quale, avendo acquistato il credito ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, si occuperà di recuperare per intero il credito dal debitore ricavandone un utile. In caso contrario, il terzo titolare contraviene ad una perdita.
La cessione del credito si articola in diverse tipologie dettate dalla casistica.
Si può avere infatti una cessione del credito pro-soluto, pro-solvendo e il mandato all'incasso.
S'identifica come cessione del credito pro-soluto, quella casistica per la quale il primo titolare del credito o cedente non garantisce al terzo titolare o cessionario la solvibilità, da parte del debitore, del credito. Si trasferisce, quindi, oltre al credito anche il rischio dell'insolvenza. Per la cessione pro-soluto il cessionario non ha diritto di recesso nei confronti del cedente.
S'identifica come cessione del credito pro-solvendo, quella casistica per la quale è concesso al cessionario il regresso in presenza dell'insolvenza da parte del debitore a discapito del cedente.
S'intende invece mandato all'incasso la casistica per la quale il creditore cede al terzo solo la cura del recupero del credito ma non la titolarità. Quest'ultima non figura come una vera e propria cessione del credito.
Ne risulta quindi che dall'istituto della cessione del credito non emergono nuovi rapporti giuridici in aggiunta ai già precedenti, ma questi ultimi vengono mutati tramite un cambiamento del creditore da cedente a cessionario. Restano invariati status e obblighi del debitore.
La cessione del credito si articola in diverse tipologie dettate dalla casistica.
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